Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Collegamento societario

In fase di aggiudicazione provvisoria è stata richiesta documentazione, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, alle ditte A e B, rispettivamente 1° e 2° classificate. Dall'esame della documentazione acquisita è parso che le ditte in questione possano trovarsi in una situazione di collegamento, ai sensi dell'art.2359 c.c. Nella fattispecie, la ditta A s.n.c, 1° classificata, vede quale socio al 50% il signor X, il quale, a sua volta, è socio per quote pari al 33,3% nella ditta B s.r.l., 2° classificata. A questo si aggiunga la presenza nella ditta A di un Direttore tecnico che è anche socio al 33,3% nella ditta B. Da quanto esposto, si chiede se il dubbio venuto in essere alla scrivente possa ritenersi legittimo e si possa ravvisare lo stato di collegamento, di cui all'art. 2359 c.c. Qualora la risposta fosse positiva, si pone il quesito di come procedere in merito all'assegnazione della gara: 1) Annullare la gara e rifarla? 2) Avendo applicato gli artt. 86 co. 1 e 122 co. 9 del D.lgs 163/2006 per individuare le ditte a cui assegnare l'appalto, si deve ricalcolare la soglia di anomalia, senza la presenza delle ditte in questione, ed assegnare al nuovo vincitore? Quale delle soluzioni appare la più corretta per la stazione appaltante? P.S. Considerato che le ditte A e B hanno partecipato a 7 gare, ancora tutte in fase di aggiudicazione provvisoria, (tuttavia, solo in alcune sono risultate vincitrici), se si riscontrasse la situazione di collegamento di cui sopra, la stazione appaltante dovrà, comunque, escluderle da tutte le gare? Grazie